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DECRETO MILLEPROROGHE 2020

Il 31/12/2019 è entrato in vigore il decreto legge N°162 del 30 Dicembre 2019 (convertito in LEGGE n.8 del 28 febbraio 2020), il quale all’articolo 36 stabilisce quanto segue:

Art. 36 Informatizzazione INAIL

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 e’ aggiunto il seguente: «Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe). Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza

2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.

3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che e’ stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che e’ stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».

Riassumendo quanto sopra, Le modifiche apportate al DPR 462/01 sono le seguenti:

  • quando il datore di lavoro affida l’incarico per la verfica periodica ai sensi del DPR 462/01 deve comunicare tempestivamente ad INAIL (tramite il portale CIVA) il nominativo dell’azienda alla quale ha affidato l’incarico;
  • l’organismo abilitato che effettua la verifica dovrà versare il 5% dell’importo di listino ad INAIL, quale contributo spese per la gestione del database;
  • Sicel non può più applicare il proprio tariffario, ma deve attenersi al tariffario unico ISPESL del 7 Luglio 2005.

Per la comunicazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 è necessario collegarsi con le proprie credenziali al portale CIVA, ed effettuare la comunicazione:
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-civa-servizicomunicazione-nominativo-verifiche-periodiche.html

Se non siete in possesso delle credenziali INAIL dell’azienda o di un altro metodo di autenticazione (esempio: spid, cns, ecc.), potete seguire questa procedura di richiesta:
LINK PER LA REGISTRAZIONE AL PORTALE INAIL

La comunicazione ad INAIL andrà effettuata nel momento in cui si incarica l’organismo per la verifica ai sensi del DPR 462/01. Non si deve inviare la comunicazione per verifiche effettuate prima del 31/12/2019; l’obbligo di invio varrà per la scadenza successiva.

 

 

 


AGGIORNAMENTI:


Aggiornamento del 19/02/2020: il decreto legge è stato modificato come segue:

All’articolo 36: al comma 1,capoverso Art. 7-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: «in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza».

L’iter di conversione in legge non è ancora concluso.


Aggiornamento del 27/02/2020:

La conversione in legge è passata anche in Senato, si attende la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.


Aggiornamento del 29/02/2020:

La conversione in legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale