Cos'è il DPR 462/01

Il DPR 462 del 2001 è un Decreto del Presidente della Repubblica, emanato nel 2001 ed entrato in vigore nel 2002 (vedasi Gazzetta Ufficiale n° 6 del 2002), che regolamenta  le verifiche degli impianti di terra, degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d'esplosione e degli impianti di protezione scariche atmosferiche.
Il DPR 462 obbliga i responsabili delle attività a far verificare i propri impianti di terra ogni 5 o 2 anni.
Le attività soggette a tali verifiche sono tutte quelle che hanno al loro interno un lavoratore  e l'unico responsabile dell'effettuazione di tali verifiche è il datore di lavoro.

Art. 1.

Ambito di applicazione
.

continua

Art. 2.

Messa in esercizio
e omologazione dell’impianto

continua

Art. 3.

Verifiche a campione
.

continua

Art. 4.

Verifiche periodiche
Soggetti abilitati

continua

Impianti in luoghi con pericolo di esplosione

Art. 5.

Messa in esercizio e omologazione

continua

Art. 6.

Verifiche periodiche – Soggetti abilitati

continua

Art. 7.

Verifiche straordinarie

continua

Art. 8.

Variazioni relative
agli impianti

continua

Art. 9.

Abrogazioni

continua

Art. 10.

Entrata in vigore

continua


.

Dato a Roma, addi’ 22 ottobre 2001
CIAMPI, Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica Marzano, Ministro delle attivita’
produttive Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 170

Aggiornamento

Il 31/12/2019 è entrato in vigore il decreto legge N°162 del 30 Dicembre 2019
(convertito in LEGGE n.8 del 28 febbraio 2020), il quale all’articolo 36 stabilisce quanto segue:

 

Art. 36 Informatizzazione INAIL

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 e’ aggiunto il seguente: «Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe). Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza

2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.

3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che e’ stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che e’ stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».