La denuncia di nuovi impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto sia all’INAIL che all’ATS di competenza per territorio.
L’ATS di Brescia e l’INAIL hanno attivato le nuove procedure per la denuncia degli impianti di messa a terra e protezione dalle scarice atmosferiche.
La denuncia all’ATS di brescia è disponibile sul portale:
www.ats-brescia.it
all’indirizzo:
https://www.ats-brescia.it/invio-online-dichiarazione-di-conformita-degli-impianti-elettrici
La denuncia all’INAIL deve essere eseguita tramite il portale CIVA, per il quale è necessario avere le credenziali di accesso (es. SPID):
https://www.inail.it
(cliccare su "servizi online" in alto a destra, effettuare il login, poi cercare nei servizi “Certificazione e Verifica” e poi “CIVA”. Nel menu di sinistra, cliccare su “Impianti di messa a terre e protezione scariche atmosferiche”)
Ai sensi del DPR 462/01, la denuncia deve essere fatta dal datore di lavoro (Art. 2 comma 2 DPR 462/01) entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto,
da inviare all’ASL/ATS territorialmente competente ed all’INAIL tramite il portale CIVA.
Per gli impianti denunciati, la matricola INAIL è disponibile accedendo al portale CIVA (certificazione e verifica impianti e apparecchi) a questo link e selezionando “accedi ai servizi online”.
Sarà necessario avere una scansione della dichiarazione di conformità con dicitura “nuovo impianto” ed andranno inseriti i dati dell’installatore e del progettista; non viene richiesto l’invio del verbale di verifica.
Le verifiche vanno richieste quando vi sono lavoratori dipendenti;
la normativa (Dlgs 81/08 Art.2 comma 1 lettera A) definisce il lavoratore come segue:
“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito è equiparato:
il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”.
Sì, per gli impianti in luoghi di lavoro è necessario procedere alle verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01 da richiedere ad un organismo abilitato per area 4 (pericolo esplosione) o all’ente preposto.
Si ricorda inoltre l’importanza della costante manutenzione e dei regolari controlli da effettuare con il proprio tecnico di fiducia ai sensi del Dlgs 81/08, oltre alla costante sorveglianza ed esame a vista dello stato dell’impianto.
E’ necessario partire da una approfondita analisi del rischio, la quale porterà poi alla classificazione delle zone (Dlgs 81/08 Art. 290) ed a redigere il documento sulla protezione contro le esplosioni.
Per l’omologazione dell’impianto sarà necessario effettuare la denuncia (entro 30gg) e richiedere l’omologazione all’ente preposto, il quale, a seguito dei necessari controlli, rilascerà l’omologazione (D.P.R. 462/01 Art. 5 comma 4).
La verifica periodica deve essere richiesta ogni 2 anni nei cantieri, locali medici, luoghi a maggior rischio in caso di incendio; 5 anni negli altri casi.
Le verifiche devono essere richieste agli enti preposti, oppure ad un organismo abilitato dal Ministero ai sensi del DPR 462/01 come Sicel; è fondamentale controllare tramite il decreto di abilitazione che l’organismo sia abilitato per il tipo di verifica richiesta. Al contrario di altre verifiche periodiche, non è possibile richiedere la verifica tramite il portale CIVA, ma bisogna rivolgersi direttamente ad un organismo abilitato.
Il tecnico competente potrà eseguire le verifiche imposte dal Dlgs 81/08 art. 86 ai fini manutentivi e di mantenimento dell’efficienza degli stessi; al contrario le verifiche imposte dal D.P.R. 462/01 sono con finalità ispettive e per questo devono essere eseguite da una parte terza, che garantisca indipendenza di giudizio (ad esempio, non vi devono essere rapporti di collaborazione con progettisti o installatori) garantita dal costante controllo (annuale) da parte di Accredia in merito ai requisiti della ISO IEC 17020 e dall’autorizzazione Ministeriale.
Dal 2019 è stato imposto un tariffario unico nazionale (INAIL) al fine di indirizzare la scelta del datore di lavoro verso chi offre un servizio di maggiore qualità e non a chi propone il prezzo più basso. Il datore di lavoro è direttamente responsabile della scelta e della sorveglianza dell’operato dell’organismo incaricato, in quanto una verifica superficiale inficia la sicurezza delle persone.
Non è richiesto l’invio del verbale di verifica, ma in occasione di ogni verifica è necessario comunicare ad INAIL (tramite CIVA) il nominativo dell’organismo incaricato. Se avete una fornitura in media tensione, il gestore della rete può chiederVi copia del verbale di verifica, in tal caso potete inviarlo tramite PEC chiedendoci copia del verbale in formato PDF.
Per gli impianti di messa a terra la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore corrisponde all’omologazione dell’impianto, ed insieme agli allegati obbligatori (es. progetto dell’impianto elettrico, ove previsto) è un elemento fondamentale per poter procedere ad una corretta verifica dell’impianto.
In generale, è importante rendere disponibile tutta la documentazione presente, che verrà esaminata dal verificatore durante la verifica; a titolo di esempio: denuncia impianto di terra, verifiche precedenti, valutazione del rischio di fulminazione (del quale si ricorda il costante aggiornamento), ecc.
Per poter provare il regolare funzionamento degli interruttori differenziali, sarà necessario concordare un momento durante la verifica, nel quale potremo togliere tensione agli impianti; in caso di problemi particolari siamo disponibili a concordare con il cliente di effettuare questa parte della verifica in un orario definito oppure in un giorno non lavorativo (in tal caso la parte di verifica che non crea disservizio, verrà comunque effettuata in orario lavorativo).
Senza entrare eccessivamente nel dettaglio, i passaggi principali sono:
Il verbale di verifica verrà inviato a mezzo posta, ma potrete richiedere l’invio di una copia in formato PDF.
Sì, il Dlgs 81/08 (articolo 80) impone al datore di lavoro di valutare i rischi legati alla fulminazione diretta o indiretta, a tal fine il datore di lavoro dovrà richiedere al proprio tecnico di fiducia (es. progettista impianti elettrici) di redigere una relazione per le scariche atmosferiche. A seguito di questo documento il progettista potrà dichiarare che la struttura ha un rischio tollerabile e non imporre alcuna misura di protezione aggiuntiva, oppure potrà richiedere l’installazione di scaricatori di sovratensione, o di impianti di captazione (es. captatori ad asta).
Se vi sono dei dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche, è necessario procedere alla denuncia dell’impianto ed all’esecuzione delle verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01; in caso contrario, se la struttura è “autoprotetta” non è necessario fare nulla.
I coefficienti legati alle coordinate dell’edificio variano nel tempo, allo stato attuale la valutazione andrà aggiornata ogni 5 anni o comunque entro la data di scadenza del coefficiente riportato sul report; la valutazione andrà inoltre aggiornata nel caso di modifiche che possano avere effetti sul rischio di fulminazione.